07 febbraio 2012
Ctp Bologna – Sentenza 9/10/2012
Con sentenza 9/10/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha accolto il ricorso del contribuente che, avendo imputato ad un periodo errato una minusvalenza oggetto di accertamento, aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore imposta versata relativamente al periodo di corretta imputazione. Secondo la Commissione adita, il termine decadenziale di 48 mesi non decorre dal momento del versamento bensì dal momento in cui si perfeziona la definitività della pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero, nella fattispecie, dal momento della definizione dell’accertamento. Tale principio era peraltro già stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 23/E del 4 maggio 2010.
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istanza di rimborso,
termine
31 gennaio 2012
La Corte di Cassazione (sentenza 1166/2012) ha stabilito che in caso di accertamento induttivo i costi di impresa devono essere riconosciuti, anche se non annotati nelle scritture contabili, nella stessa proporzione tra redditi e costi indicati nella dichiarazione dei redditi.
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accertamento induttivo
30 gennaio 2012
Nel corso della manifestazione Telefisco 2012 l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente confermato che in caso di infruttuosa conclusione della procedura di accertamento con adesione resta invariata la possibilità di definire le sanzioni in misura agevolata entro il termine di proposizione del ricorso, a nulla rilevando le modifiche all’art. 16 del D. Lgs. 472/1997 che hanno di fatto soppresso l’obbligo di notifica dell’avviso di contestazione delle sanzioni; il termine per la definizione agevolata delle sanzioni non è pertanto pari a 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento ma corrisponde in ogni caso al termine per la presentazione del ricorso.
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definizione agevolata sanzioni
25 gennaio 2012
L’Agenzia delle Entrate nel corso della manifestazione odierna, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione che, si ricorda, devono essere assolti entro il prossimo 31 marzo 2012:
Auto date in uso ad amministratori/soci:
qualora le auto a disposizione dell’azienda (proprietà, leasing, noleggio) siano date in uso al socio amministratore, queste non rientrano negli obblighi di comunicazione considerato che l’uso dell’auto aziendale è regolamentato da specifiche norme che ne regolamentano il calcolo del fringe benefit per uso privato.
Appare quindi confermato che laddove il socio amministratore corrisponda l’importo del fringe benefit pari al 30% del costo chilometrico ACI (su percorrenza di 15.000 km annui), non soggiace all’obbligo di comunicazione.
Finanziamenti soci:
L’obbligo di comunicazione prescinde dal fatto che i medesimi siano stati erogati per l’acquisto dei beni aziendali concessi in uso ai soci e loro familiari e prescinde dalla esistenza stessa di beni concessi in uso a soci e loro familiari. Quindi i medesimi, per l’esercizio in corso al 17 settembre 2011, dovranno essere comunicati per il loro intero importo. Inoltre nella prima comunicazione (quella scadente al 31 marzo 2012) dovranno essere comunque comunicati tutti i finanziamenti in essere, qualora ricevuti da soci (persone fisiche o enti e società diversi dalle persone fisiche) e familiari dei medesimi, ancorché risalenti a periodi di imposta precedenti al 2011.
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beni in godimento ai soci